
Siamo avvocati specializzati in riciclaggio di denaro a Madrid e in appartenenza a organizzazione criminale. Nello studio legale “Granda y Asociados” è stato difeso il caso più importante di mafia italiana in Spagna degli ultimi quarant’anni, il caso “Polverino”, assumendo in particolare la difesa del reato di riciclaggio di denaro.

Sia nella legislazione nazionale sia in quella comunitaria sono stati introdotti nuovi metodi per controllare gli effetti che i reati di riciclaggio di denaro producono sull’economia.
Il Codice Penale disciplina il reato di riciclaggio di denaro all’articolo 301.1, in cui si stabilisce che questo reato consiste nell’acquisire, possedere, utilizzare, convertire o trasferire beni, sapendo che tali beni provengono da un’attività criminosa, che può essere stata commessa dal soggetto che li compie o da qualsiasi altra persona. È inoltre punito il fatto di compiere qualsiasi altro atto, sia per occultare o riuscire a dissimulare la loro origine illecita, sia per aiutare la persona che vi abbia partecipato a evitare le conseguenze legali che potrebbero derivare dai suoi atti.
Il reato è punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni e con una multa dal valore al triplo del valore dei beni.
Tuttavia, i giudici o i tribunali, tenendo conto delle circostanze personali del reo e della gravità del fatto, potranno disporre altresì la pena dell’interdizione speciale dall’esercizio della professione o attività (da 1 a 3 anni) e anche disporre la chiusura, definitiva o temporanea, dell’esercizio/locale. Quando la chiusura sia temporanea, la durata non potrà essere superiore a cinque anni.
Se l’origine dei beni è collegata ai reati di traffico di droga, stupefacenti o sostanze psicotrope (artt. 368-372 CP), si punirà applicando la pena nella sua metà superiore e si applicherà quanto disposto dall’articolo 374 del Codice Penale.

Se l'origine dei beni è uno dei reati dei Capi V, VI, VII, VIII, IX e X del Titolo XIX o del Capo I del Titolo XVI, la pena sarà applicata nella sua metà superiore.
Il comma 2 dell'articolo 301 del Codice Penale disciplina ciò che è noto come riciclaggio di denaro successivo, punendolo con le stesse pene previste al comma precedente. Si tratta di atti consistenti nell'occultare o dissimulare la vera natura, l'origine, la destinazione, l'ubicazione, il movimento o i diritti sui beni o sulla loro proprietà, sempre che il soggetto sia a conoscenza del fatto che i beni provengono da uno dei reati di cui al comma 1 di questo articolo o di avervi partecipato.
I fatti precedenti saranno puniti con una pena più attenuata (reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa dal valore al triplo), se commessi per colpa grave del soggetto, come previsto al comma 3 di questo articolo.
È importante sapere che, anche se il reato da cui provengono i beni, o gli stessi atti puniti dai commi appena esposti, siano commessi all'estero, il soggetto sarà punito (comma 4 dell'articolo 301 CP).
Il comma 5 di questo stesso articolo sottolinea che, se il colpevole ha ottenuto proventi, questi saranno confiscati in base a quanto stabilisce l'articolo 127 del Codice Penale.
In numerose occasioni sono sorti dubbi sulla differenza tra il reato di ricettazione (art. 298 del Codice Penale) e quello di riciclaggio di denaro. La differenza più significativa tra essi è che, sebbene in entrambi si richieda l'esistenza di un reato precedente, nel reato di ricettazione il reato presupposto deve essere sempre un reato contro il patrimonio economico, e la finalità principale è evitare e vietare che il reo o un terzo traggano beneficio dai beni, per cui si richiede inoltre il fine di lucro.
È necessario sottolineare che non solo può essere commesso da persone fisiche, ma è riconosciuta la responsabilità penale delle persone giuridiche.