È coinvolto in un reato di violenza o resistenza contro un agente della pubblica autorità?
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Il comma 1 dell'articolo 550 del Codice Penale stabilisce che commettono questo reato coloro che aggrediscono o, con violenza o grave minaccia, oppongono grave resistenza all'autorità, ai suoi agenti o ai pubblici ufficiali, o li assalgono, quando stiano esercitando le funzioni proprie delle loro cariche o in occasione di esse.
Allo stesso modo, si considereranno atti di violenza a pubblico ufficiale quelli compiuti contro i funzionari docenti o contro i sanitari quando stiano svolgendo le funzioni della loro carica, o in occasione delle stesse.
Il comma 2 stabilisce le pene del reato, che saranno di reclusione da 1 a 4 anni e multa da 3 a 6 mesi quando il fatto sia commesso contro l'autorità, e negli altri casi la pena sarà di reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Il comma 3 sottolinea che, se l'autorità contro cui è commesso il fatto fosse membro del Governo o del Consiglio di Governo di una Comunità Autonoma, del Congresso dei Deputati, del Senato o delle Assemblee Legislative delle Comunità Autonome, degli enti locali, o dello stesso Consiglio Generale del Potere Giudiziario, o fosse Magistrato del Tribunale Costituzionale, giudice, magistrato o membro del Pubblico Ministero, si punirà con la pena della reclusione da 1 a 6 anni e con multa da 6 a 12 mesi.
L'articolo 551 del Codice Penale stabilisce una serie di casi aggravati (pene di grado superiore a quelle indicate nell'articolo precedente), sempre che il fatto sia commesso:
Mentre attualmente l'articolo 552 è stato soppresso dal CP, l'articolo 553 del CP punisce i casi di provocazione, istigazione e cospirazione per commettere i reati previsti dagli articoli precedenti (pena inferiore di uno o due gradi rispetto a quella prevista per il reato corrispondente).
L'articolo 554 CP stabilisce che saranno puniti con la pena degli articoli 550 e 551 del CP: