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Granda y Asociados

Avvocato violenza e resistenza contro un agente della pubblica autorità a Madrid

È coinvolto in un reato di violenza o resistenza contro un agente della pubblica autorità?

Granda & Asociados, i migliori avvocati in materia di violenza e resistenza contro un agente della pubblica autorità a Madrid, in Spagna e in Europa.

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550–554 Codice Penale
Reato di violenza a pubblico ufficiale · Artt. 550–554 CP

Il reato di violenza contro la pubblica autorità

550 Che cos'è la violenza contro la pubblica autorità e le sue pene

Il comma 1 dell'articolo 550 del Codice Penale stabilisce che commettono questo reato coloro che aggrediscono o, con violenza o grave minaccia, oppongono grave resistenza all'autorità, ai suoi agenti o ai pubblici ufficiali, o li assalgono, quando stiano esercitando le funzioni proprie delle loro cariche o in occasione di esse.

Allo stesso modo, si considereranno atti di violenza a pubblico ufficiale quelli compiuti contro i funzionari docenti o contro i sanitari quando stiano svolgendo le funzioni della loro carica, o in occasione delle stesse.

Il comma 2 stabilisce le pene del reato, che saranno di reclusione da 1 a 4 anni e multa da 3 a 6 mesi quando il fatto sia commesso contro l'autorità, e negli altri casi la pena sarà di reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Il comma 3 sottolinea che, se l'autorità contro cui è commesso il fatto fosse membro del Governo o del Consiglio di Governo di una Comunità Autonoma, del Congresso dei Deputati, del Senato o delle Assemblee Legislative delle Comunità Autonome, degli enti locali, o dello stesso Consiglio Generale del Potere Giudiziario, o fosse Magistrato del Tribunale Costituzionale, giudice, magistrato o membro del Pubblico Ministero, si punirà con la pena della reclusione da 1 a 6 anni e con multa da 6 a 12 mesi.

551 Casi aggravati

L'articolo 551 del Codice Penale stabilisce una serie di casi aggravati (pene di grado superiore a quelle indicate nell'articolo precedente), sempre che il fatto sia commesso:

  • 1.º Usando armi o altri oggetti pericolosi.
  • 2.º Nei casi in cui l'atto di violenza compiuto risulti potenzialmente pericoloso per la vita delle persone, o quando possa causare lesioni gravi. In particolare, rientrano i casi di: lancio di oggetti contundenti o di liquidi infiammabili, l'incendio e l'uso di esplosivi.
  • 3.º In modo da assalire l'autorità, il suo agente o un pubblico ufficiale utilizzando un veicolo a motore.
  • 4.º Quando i fatti siano commessi in occasione di un ammutinamento, di una protesta o di un disordine collettivo, all'interno di un istituto penitenziario.
552–553 Articolo soppresso e atti preparatori

Mentre attualmente l'articolo 552 è stato soppresso dal CP, l'articolo 553 del CP punisce i casi di provocazione, istigazione e cospirazione per commettere i reati previsti dagli articoli precedenti (pena inferiore di uno o due gradi rispetto a quella prevista per il reato corrispondente).

554 Altri soggetti protetti

L'articolo 554 CP stabilisce che saranno puniti con la pena degli articoli 550 e 551 del CP:

  • a) nel caso in cui i fatti degli articoli 550 e 551 CP siano commessi contro un membro delle Forze Armate che, indossando l'uniforme, stia prestando un servizio legalmente affidatogli.
  • b) coloro che assalgono, o impiegano violenza o minacciano quelle persone che accorrono in aiuto dell'autorità o dei suoi agenti o funzionari.
  • c) coloro che assalgono o impiegano violenza o minacciano gravemente i vigili del fuoco o i membri del personale sanitario, o le squadre di soccorso che stiano intervenendo a causa di un sinistro, di una calamità pubblica o di una situazione di emergenza, al fine di impedire loro l'esercizio delle proprie funzioni; nonché il personale di sicurezza privata, sempre che sia debitamente identificato e svolga attività di sicurezza privata cooperando e sotto il comando delle Forze e Corpi di Sicurezza.

Reato di resistenza a un agente della pubblica autorità

L’articolo 556 punisce con la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno o con una multa da 6 a 18 mesi coloro che, senza rientrare nell’articolo 550 CP, resistano o disobbediscano gravemente all’autorità o ai suoi agenti quando siano nell’esercizio delle loro funzioni, oppure al personale di sicurezza privata, sempre che sia debitamente identificato e svolga attività di sicurezza privata cooperando e sotto il comando delle Forze e Corpi di Sicurezza. Al contrario, la condotta di coloro che manchino di rispetto e della dovuta considerazione all’autorità quando si trovi nell’esercizio delle sue funzioni sarà punita con una pena più lieve (multa da 1 a 3 mesi). CHIAMI IL MIGLIOR AVVOCATO PENALISTA DI MADRID, SPAGNA ED EUROPA per difendere un reato di resistenza contro un agente della pubblica autorità.
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