I discendenti della donna dell’aggressore.

Il reato di violenza di genere può essere definito come quello che comprende qualsiasi atto di violenza, sia fisica sia psicologica, commesso da un uomo nei confronti di una donna con la quale vi sia o vi sia stata una relazione sentimentale o affettiva analoga a quella coniugale, indipendentemente dal fatto che convivano o meno.
Soggetto attivo: sempre un uomo. Soggetto passivo: una donna.

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Tribunali per la Violenza sulle Donne · LO 1/2004.
Codice Penale · Art. 153
Vittime indirette della
violenza di genere
Nell’attuale Codice Penale, all’articolo 153, si considerano vittime indirette di questo reato:
I discendenti del soggetto attivo o aggressore.
I discendenti della donna dell’aggressore.
I minori o le persone con disabilità bisognose di una particolare protezione, e tutti coloro che siano soggetti alla potestà genitoriale, tutela, custodia, curatela o affidamento della donna o del convivente.
Perché Granda
Legislazione sulla violenza di genere
Il Codice Penale punisce il reato di violenza di genere all'articolo 153, stabilendo che: colui che, impiegando qualsiasi mezzo o procedimento, cagioni a un'altra persona un danno psichico o una lesione tra quelle considerate di minore gravità ai sensi dell'articolo 147.2 CP, o colui che colpisca o maltratti di fatto un'altra persona senza causarle lesioni, sempre che la vittima sia o sia stata sua moglie o una donna che sia stata o sia legata a lui da un'analoga relazione affettiva (anche senza convivenza), oppure quando si tratti di una persona particolarmente vulnerabile e convivente con l'autore, sarà punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 1 anno, o con lavori di pubblica utilità (da 31 a 80 giorni) e con la privazione del diritto di detenere e portare armi (da 1 anno e 1 giorno a 3 anni), nonché con la pena dell'interdizione dall'esercizio della potestà genitoriale, tutela, custodia, curatela o affidamento (fino a 5 anni), solo nei casi in cui il giudice o il tribunale lo ritengano adeguato all'interesse del minore o della persona con disabilità bisognosa di particolare protezione.

Comma 2 — Vittime specialmente protette
Il secondo comma di questo stesso articolo stabilisce che, se la vittima di questo reato fosse una delle persone menzionate nell'articolo 173.2 CP (ad eccezione di quelle già indicate nel comma precedente di questo articolo), l'autore sarà punito con la pena della reclusione da 3 mesi a 1 anno, o con lavori di pubblica utilità (da 31 a 80 giorni) e, in ogni caso, con la privazione del diritto di detenere e portare armi (da 1 anno e 1 giorno a 3 anni), nonché con l'interdizione dall'esercizio della potestà genitoriale, tutela, custodia, curatela o affidamento (da 6 mesi a 3 anni), solo quando il giudice o il tribunale lo ritenga adeguato all'interesse del minore o della persona con disabilità bisognosa di particolare protezione.
Comma 3 — Modalità aggravata
Il terzo comma di questo articolo prevede una modalità aggravata:
In questi casi, la pena prevista ai commi 1 e 2 sarà applicata nella sua metà superiore.
Legge Organica 1/2004
Da parte sua, la LO 1/2004 (del 28 dicembre) sulle Misure di Protezione integrale contro la Violenza di Genere disciplina questo reato e lo definisce nel modo seguente: la violenza di genere è quella che, tenendo conto della situazione di disuguaglianza, di discriminazione e dei rapporti di potere degli uomini sulle donne, viene esercitata su di esse da coloro che sono o sono stati loro coniugi o che abbiano o abbiano avuto una relazione affettiva analoga, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno convivenza tra loro.
Nazioni Unite e competenza giudiziaria
L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha indicato che il termine "violenza di genere" si utilizza per poter distinguere la violenza comune da quella esercitata su individui o gruppi a causa del loro genere.
Competenti a conoscere di questi reati sono i Tribunali per la Violenza sulle Donne, in base ai procedimenti e ai mezzi di impugnazione previsti, a seconda dei casi, dalla Legge di Procedura Penale e dalla Legge di Procedura Civile.
Sui media
Concetti
Come studio legale, siamo esperti in reati di violenza di genere a Madrid e riteniamo importante non confondere i due concetti.
Violenza domestica
È quella che si verifica all’interno del nucleo familiare e tra persone che convivono.
Violenza di genere
La convivenza tra aggressore e vittima non è un requisito fondamentale, poiché la norma è volta a proteggere la donna dalle aggressioni, sia fisiche sia verbali, compiute nei suoi confronti dal marito o dal partner stabile.
