
Dove è attualmente punito il mobbing o molestie sul lavoro nel nostro ordinamento giuridico?
Siamo avvocati specializzati in mobbing a Madrid!

Il mobbing, o molestie sul lavoro, è una realtà purtroppo molto presente nell’attualità giuridica. Per questo il nostro Codice Penale lo disciplina espressamente nel modo seguente, all’articolo 173


È punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni chi infligga a un'altra persona un trattamento degradante, ledendo gravemente la sua integrità morale.
La stessa pena è applicata a chi compia contro un'altra persona, in modo reiterato, atti ostili o umilianti che, pur non costituendo trattamento degradante, comportino una grave molestia nei confronti della vittima, sempre che ciò avvenga nell'ambito di un rapporto di lavoro o di pubblico impiego e che, inoltre, ci si avvalga per compierlo del proprio rapporto di superiorità.
Sono inoltre puniti con la stessa pena coloro che, in modo reiterato, compiano atti ostili o umilianti che (senza costituire trattamento degradante) abbiano lo scopo di impedire a una persona il legittimo godimento dell'abitazione.
A chi eserciti, abitualmente, violenza fisica o psichica nei confronti del proprio coniuge (o di chi lo sia stato), di una persona legata a lui da un'analoga relazione affettiva (o che lo sia stata), o nei confronti degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli (per natura, adozione o affinità), propri o del coniuge o convivente, sarà imposta una pena più aggravata (reclusione da 6 mesi a 3 anni, privazione del diritto di detenere e portare armi per un periodo da 3 a 5 anni e, se del caso, pena dell'interdizione speciale dall'esercizio della potestà genitoriale, della tutela, della curatela, della custodia o dell'affidamento per un periodo da 1 a 5 anni. Quest'ultima, solo nei casi in cui il giudice o il tribunale lo ritengano adeguato all'interesse del minore o della persona con disabilità bisognosa di particolare protezione. Tutto ciò si applicherà, fermo restando le pene che possano corrispondere per i reati commessi nel compiere i concreti atti di violenza fisica o psichica).
Lo stesso si applicherà quando gli atti precedenti siano compiuti nei confronti dei minori o delle persone con disabilità bisognose di particolare protezione (quando convivano con lui o quando siano soggetti alla potestà genitoriale, alla tutela, alla curatela, all'affidamento o alla custodia di fatto, o a qualsiasi altra relazione che dia luogo alla loro integrazione nel nucleo della sua convivenza familiare, del coniuge o del convivente), nonché nei confronti di quelle persone che, per la loro particolare vulnerabilità, sono sottoposte a custodia o tutela in centri pubblici o privati.
Quando uno o più atti di violenza siano commessi in presenza di minori, o con l'uso di armi, o nel domicilio comune o in quello della vittima, o siano compiuti in violazione di una delle pene previste dall'articolo 48 CP, o di una misura cautelare, di sicurezza o di un divieto, sempre che siano della stessa natura, saranno puniti con le pene sopra citate nella loro metà superiore. Potrà inoltre essere disposta la misura della libertà vigilata.
In quanto avvocati penalisti specializzati in materia, sappiamo che lo stesso articolo, al suo comma 3, stabilisce che si deve tenere conto del numero di atti di violenza (accertati) e della loro prossimità temporale, senza considerare se tale violenza sia stata esercitata sulla stessa vittima o su vittime diverse tra quelle menzionate in questo articolo, e se gli atti violenti siano stati o meno giudicati in procedimenti precedenti.
Chi cagioni ingiuria o vessazione ingiusta, ma di carattere lieve, quando la vittima sia una delle persone cui si riferisce l'art. 173.2 CP, è punito con la pena della localizzazione permanente (da 5 a 30 giorni, in un domicilio diverso e lontano da quello della vittima), o con i lavori di pubblica utilità (da 5 a 30 giorni) o con una pena pecuniaria (da 1 a 4 mesi). La pena pecuniaria si applicherà solo nei casi in cui ricorrano le circostanze dell'articolo 84.2 del CP.
Tuttavia, le ingiurie saranno perseguibili solo in presenza di denuncia, della persona offesa o del suo rappresentante legale.

Il mobbing, o molestie sul lavoro, è specificamente disciplinato al secondo paragrafo del primo comma dell’articolo 173 del Codice Penale, nel modo che abbiamo già analizzato in precedenza (La stessa pena è applicata a chi compia contro un’altra persona, in modo reiterato, atti ostili o umilianti che, pur non costituendo trattamento degradante, comportino una grave molestia nei confronti della vittima, sempre che ciò avvenga nell’ambito di un rapporto di lavoro o di pubblico impiego e che, inoltre, ci si avvalga per compierlo del proprio rapporto di superiorità).
Dopo la riforma del Codice Penale attuata dalla LO 5/2010, del 22 giugno, è stata stabilita la necessità di combattere quelle condotte inammissibili sul posto di lavoro, che umiliano le persone nei cui confronti vengono poste in essere, comunemente note come “mobbing”.
La riforma si è basata, tra l’altro, sull’idea che il datore di lavoro o il dirigente debba garantire sia la sicurezza sia la salute dei lavoratori, adottando a tal fine tutte le misure necessarie. Non deve permettere danni o lesioni, né fisiche né psicologiche, ad alcun lavoratore, cosa che non avviene nei casi in cui si consente il mobbing che stiamo analizzando.
Inoltre, non sarà esente da colpa anche se tali condotte siano poste in essere da una persona diversa dallo stesso datore di lavoro o dirigente, poiché quest’ultimo ha il dovere di individuare e valutare il rischio del lavoro e anche dei suoi lavoratori e di adottare, di conseguenza, le misure necessarie per eliminare il mobbing, così come previsto dagli articoli 14 e 16 della Legge sulla Prevenzione dei Rischi sul Lavoro.