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Il Codice Penale intende per lesione un’alterazione negativa sia della salute sia dell’integrità fisica di una persona, prodotta da un’azione o omissione di un terzo.
La disciplina del reato di lesioni è contenuta nel Codice Penale negli articoli da 147 a 156 ter, che intendono come tale il provocare, utilizzando qualsiasi mezzo o procedimento, un danno all’integrità fisica o alla salute fisica o mentale della vittima.
Tuttavia, affinché questo reato si perfezioni è necessario che esso richieda assistenza medica oltre a un trattamento medico o chirurgico. Questo reato è frequentemente collegato a un reato contro la sicurezza stradale, in conseguenza di un incidente stradale. Dipenderà in buona misura dal grado di colpa e dalla gravità delle lesioni.


Come si è detto, il reato di lesioni è disciplinato nella Legge Organica 10/1995, del 23 novembre, del Codice Penale, negli articoli dal 147 al 156 ter. Fondamentalmente, i principali casi di questo reato sono quelli previsti dall'articolo 147:
Chi, con qualsiasi mezzo o procedimento, cagioni ad altri una lesione che leda la sua integrità fisica o la sua salute fisica o mentale è punito, come reo del reato di lesioni, con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni o con una multa da sei a dodici mesi, sempre che la lesione richieda oggettivamente per la sua guarigione, oltre a una prima assistenza medica, un trattamento medico o chirurgico. La semplice sorveglianza o il monitoraggio medico del decorso della lesione non si considera trattamento medico.
Chi, con qualsiasi mezzo o procedimento, cagioni ad altri una lesione non inclusa nel comma precedente è punito con la pena della multa da uno a tre mesi.
Chi percuota o maltratti di fatto un altro senza causargli lesione è punito con la pena della multa da uno a due mesi.
I reati previsti dai due commi precedenti sono perseguibili solo mediante denuncia della persona offesa o del suo rappresentante legale.